Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga (da soli o congiuntamente minimo 50%) più altri vitigni autorizzati dalla Regione Toscana ma non aromatici. L’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l’appassimento deve avvenire in locali idonei (è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata) e l’uva deve raggiungere, prima dell’ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%. La vinificazione e l’invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno, i tradizionali caratelli, di capacità non superiore a 300 litri per un periodo minimo di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di raccolta. Dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio può essere contenuto in altri recipienti. L’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
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